• Vendite online? L’acquirente può esercitare il diritto di recesso…

    Un diritto di recesso un po' .. diverso dal solito
    Anche in caso di vendite online, le imprese che di cimentano in questo business devono tenere a mente che esiste una tutela minima offerta dalla Legge agli acquirenti telematici in qualità di consumatori, regolamentata dal Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005). L’acquirente, infatti, può restituire il bene ed usufruire di un rimborso.

    Anche i contratti online - stipulati tra professionista e consumatore senza presenza fisica e simultanea - sono infatti disciplinati dal Codice del consumo.

    Questo perchè il venditore di un bene o il fornitore di un servizio può conferire tale diritto anche a un professionista. Per professionista si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale - o un suo intermediario.

    Il venditore ha nei riguardi del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) degli obblighi di informazione (art. 51, comma 1, Codice del consumo) come l’esistenza del diritto di recesso o l’esclusione dello stesso, le modalità di pagamento e spedizione oppure della prestazione del servizio.

    Nel caso di commercio elettronico il venditore dovrà uniformarsi anche agli obblighi normativi del decreto legislativo 70/2003.

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  • L’e-commerce: il punto sulla disciplina italiana

    e-commerce.jpgL’indefinita potenzialità della rete permette di sviluppare affari attraverso il “lancio dell’amo” del commercio a livello geografico globale.
    Ora si può diventare rappresentanti di commercio o agenti anche per via telematica e ogni azienda può utilizzare questa tecnologia come base di espansione e di internazionalizzazione.

    La Commissione Europea include nel commercio elettronico attività diverse, non solo commercializzazione di beni e servizi ma anche distribuzione online di contenuti digitali, operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti e altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni.

    Alla base del commercio elettronico troviamo l’art. 15, comma 2, della Legge 15 marzo 1997, n. 59 che attribuisce validità e rilevanza ai documenti formati con strumenti informatici e telematici.

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