Come è noto, la determinazione del reddito da lavoro autonomo deve avvenire sulla base del cosiddetto principio di cassa, diversamente da quanto accade alle imprese che sottostanno al principio di competenza.
Di conseguenza, salvo deroghe, il reddito imponibile è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto la forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nello stesso periodo dell’anno.
Questo principio, alquanto noto, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8626 del 15 aprile u.s., con la quale il Collegio ha enunciato un vero e proprio obbligo di correttezza e buona fede dell’Amministrazione Finanziaria. Continua »
Dal periodo d’imposta 2010, le regole per la deducibilità degli interessi passivi per i contribuenti IRES sono cambiate, così come disposto dalla
La normativa dettata dall’art. 108, comma 2, 