
Anche in caso di vendite online, le imprese che di cimentano in questo business devono tenere a mente che esiste una tutela minima offerta dalla Legge agli acquirenti telematici in qualità di consumatori, regolamentata dal Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206/2005). L’acquirente, infatti, può restituire il bene ed usufruire di un rimborso.
Anche i contratti online - stipulati tra professionista e consumatore senza presenza fisica e simultanea - sono infatti disciplinati dal Codice del consumo.
Questo perchè il venditore di un bene o il fornitore di un servizio può conferire tale diritto anche a un professionista. Per professionista si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale - o un suo intermediario.
Il venditore ha nei riguardi del consumatore (la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) degli obblighi di informazione (art. 51, comma 1, Codice del consumo) come l’esistenza del diritto di recesso o l’esclusione dello stesso, le modalità di pagamento e spedizione oppure della prestazione del servizio.
Nel caso di commercio elettronico il venditore dovrà uniformarsi anche agli obblighi normativi del decreto legislativo 70/2003.
Come
In questi giorni la nostra attenzione è calamitata sulla situazione finanziaria e sui titoli depositati. Sicuramente, avrete sentito che la principale tutela del nostro denaro è data dai conti correnti garantiti fino a 103 mila euro (per la precisione 103.291,38 euro). E’ sicuramente interessante, però, scendere nel dettaglio e capire, in caso di fallimento della banca, quali sono modalità e tempi di rimborso.
Riempire la nota spese per il rimborso delle stesse sembra essere per i dipendenti un compito gravoso, noioso e snervante da sfruttare però per inserire qualche scontrino “extra”. Questo quanto risulta da un recente studio presentato a Parigi e condotto da 