Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 66/2003, è orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio delle sue funzioni.
Il nostro ordinamento fissa l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali ma lascia ampio spazio alla contrattazione collettiva che può stabilire una durata minore.
Il superamento dell’orario normale di lavoro è lavoro straordinario e come tale va retribuito ma, mentre la durata massima settimanale dell’orario di lavoro va stabilita dai contratti collettivi, la durata media è fissata dal legislatore in 48 ore.
