La notifica di una cartella esattoriale se effettuata per posta direttamente dall’Agente della riscossione deve considerarsi inesistente.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria di Lecce, la quale ha dichiarato l’illegittimità della notifica degli atti esattoriali effettuati a mezzo posta.
Tale modalità, infatti, se non effettuata da soggetti autorizzati dalla legge non produce effetti nei confronti del contribuente; in altre parole è come se l’ingiunzione di pagamento non fosse stata mai emessa.
Secondo un precedente orientamento, invece, il potere della notifica dell’Agente della riscossione era da ricondurre nell’art. 26, comma 2, del d.p.r. 602/73, il quale stabilisce che “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il Collegio pugliese ha ritenuto che tale norma debba essere interpretata analizzando l’intero contesto normativo: il comma 1 dell’art. 26 elenca, in modo tassativo, gli unici soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia: gli ufficiali della riscossione; messi comunali; gli agenti della polizia municipale; altri soggetti sempre opportunamente autorizzati dal Concessionario.
Alla luce di quanto detto, quindi, solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario. Al di fuori di questi casi, tutte le notifiche per posta effettuate direttamente dal concessionario sono da considerarsi inesistenti.
Se tale interpretazione verrà confermata da ulteriore Giurisprudenza le cartelle notificate direttamente dall’Agente della riscossione (e pertanto inesistenti) potranno essere oggetto di opposizione anche se i termini di legge sono decorsi e le successive attività di riscossione (iscrizione ipoteca, ect.) saranno prive di efficacia.
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Commenti
salve,venerdi’ ho dovuto pagare tramite una lettera dall’equo italia la somma di lire 1270 euro delle cartelle esattoriale,notificate da raccomandate postali,ma mai ricevute e firmate dallo scrivente,con lettera intimitatoria giuntami una settimana fa con minaccia di pignoramenti,ed in piu’ quando ho pagato mi hanno riferito di aver l’auto con fermo amministrativo,dal 2007,e mai notificato,e quindi ho dovuto andare al pra e pagare circa 78 euro per la cancellazione del fermo amministrativo….ma tutto questo è regolare,ho pagato per non farmi pignorare anche la casa’?POSSO RICHIEDERE LA RESTITUZIONE?
di francesco - 10 Ottobre 2010 alle ore 22:37
Prima di pagare avrebbe dovuto provvedere a controllare se le cartelle erano state (correttamente) notificate. A questo punto, avendo lei pagato, risulta tutto inutile.
di Roberto Grementieri - 11 Ottobre 2010 alle ore 09:58
Salve, ho dovuto pagare per forza avevo il fermo amministrativo,non notificato ,in comune ho trovato delle notifiche mai pervenute e mai firmate, dal 2006 ,2 cartelle esattoriali e un fermo amministrativo dal 2006,le altre 2 cartelle con notifiche inviatomi dalla posta e mai pervenute…e tutte tasse sulla tv nonostante avevo scritto in quei anni che mi ero separato e avevo laciato tutto nella vecchia residenza alla mia ex compagna,perchè ho una figlia minore(secondo legge)e lei l’aveva rottamato perchè vecchio..la mia domanda :si puo’ pagare una tassa su un televisore che non si ha piu’ (pagavo il canone da 20 anni circa)tassa su un televisore di 20 anni…..viva la democrazia….w la rai…..
di francesco - 13 Ottobre 2010 alle ore 16:36
A chi va indirizzata la richiesta di nullità o di annullabilità della cartella esattoriale notificatami direttamente dal concessionario della riscossione a mezzo raccomandata? Occorre fare ricorso in C.T.P. oppure è sufficiente una raccomandata con richiesta di nullità della c.e. indirizzata all’Agente della riscossione?
Grazie
di Oscar - 14 Ottobre 2010 alle ore 12:29
No, deve effettuare ricorso davanti al Giudice di Pace competente territorialmente, ovvero del luogo in cui ha ricevuto la notifica. La procedura non richiede l’assistenza di un avvocato, così come per le sanzioni amministrative (multe).
di Roberto Grementieri - 15 Ottobre 2010 alle ore 14:51
Ricorrendo gli estremi di nullità della c.e. il ricorso da proporsi avanti al Giudice di Pace può avvenire in qualsiasi momento oppure occorre sempre rispettare il termine perentorio dei 60 giorni dalla data di ricevimento della c.e. per raccomandata?
Sentiti ringraziamenti
di Oscar - 18 Ottobre 2010 alle ore 09:45
Cosa intende lei per estremi di nullita’?
di dott. Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 09:47
la nullità è quando la cartella viene notificata senza il preventivo invito dell’agezia dell’entrate per concordare!non è un commento ma un chiarimento importante anche se non sono un dott/avv!
di ANGELO - 18 Ottobre 2010 alle ore 12:16
Come indicato nella sentenza essendo ” inesistente la c.e. ” per il venire meno del presupposto soggettivo, ritengo che ricorra il principio della Nullità dell’atto (c.e. nella fattispecie). Ecco le ragioni per cui mi chiedo se occorra o meno rispettare il termine perentorio dei 60 giorni per eccepire e richiedere al giudice l’inefficacia del potere coercitivo della c.e.
Rinnovo i sentiti ringraziamenti
di Oscar - 18 Ottobre 2010 alle ore 12:37
Oscar, c’è un po’ di confusione: l’inesistenza è una cosa, la nullità un’altra.
Si parla di inesistenza quando, nel nostro caso, la cartella esattoriale sia priva di quei requisiti fondamentali tali e necessari affinché l’atto possa essere considerato astrattamente una cartella esattoriale. Nel secondo caso (nullità), invece, l’atto manca di requisiti fondamentali ma, mi sia concesso, meno rilevanti.
Ne consegue che nel primo caso la cartella esattoriale è considerata tanquam non esset nel secondo la cartella è “solo” viziata.
Pertanto, nel primo caso essendo la cartella inesistente la sua inesistenza puo’ essere fatta valere sempre, nel secondo caso entro il termine perentorio di 60 giorni.
L’articolo da Lei commentato, dunque, non fa riferimento ad una ipotesi di nullità, bensì di inesistenza con le conseguenze di cui sopra.
E’ bene evidenziare che non è detto che l’orientamento espresso da questo Giudice venga accolto anche da quello al quale sara’ attribuito in decisione la sua eventuale opposizione.
A sua disposizione.
di Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 12:58
Angelo, quello che ha scritto Lei non corrisponde necessariamente alla realtà, dipende, prima di tutto, dal tipo di accertamento eseguito.
Inoltre, per nullità, a differenza di quanto Lei scrive, non si intende una sola ipotesi, bensì tutta una serie di ipotesi che la legge prevede.
di Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 13:17
dissento od altrimenti bisognerebbe essere + precisi anche perchè sto eseguendo questa procedura con l’agenzia dell’entrate!
di ANGELO - 18 Ottobre 2010 alle ore 14:41
Ringrazio della puntuale precisazione fornitami in quanto deduco che essendo “Inesistente la c.e.” per efetto del vizio di notifica, il termine perentorio dei 60 giorni per l’eventuale ricorso è superato. Ne consegue che in qualsiasi momento lo riterrò opportuno potrò attivarmi presso il Giudice di Pace per le eventuali opposizioni agli atti amministrtivi che mi verranno nitificati dall’Agenzia delle Entrate sia per la messa in mora sia per l’eventuale fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici Registri. Chiaramente il Giudice di Pace nella formulazione del proprio giudizio non è vincolato dai giudizi espressi dai giudici tributari o da altri giudici, però ritengo che richiamare la sua attenzione anche sui postulati espressi dai suoi colleghi, possa avere una certa rilevanza. Concordo con Lei inoltre sulla risposta data al sig. Angelo
Cordialmente
di Oscar - 18 Ottobre 2010 alle ore 15:13
Angelo dissenti da cosa?
Sinceramente non ho capito, riesci ad essere più preciso?
La nullità è riconosciuta come una categorie di ipotesi di nullità.
Quella che hai espresso può essere solo una ipotesi.
di Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 15:19
Inoltre, è difficile dare una risposta non sapendo di che procedura stai parlando.
di Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 15:20
E’ stato un piacere Oscar.
di Roberto Grementieri - 18 Ottobre 2010 alle ore 15:20
Ciao,
Premetto, sono di Milano,
oggi ho ritirato dalla posta una raccomandata, ed era una cartella esattoriale di multe non pagate riferite al 2008 ma delle quali non ho mai ricevuto notifica in precedenza.
L’emittente della cartella è Equitalia (ente che si occupa della riscossione di crediti vantati dal comune).
La prima pagina anche se riporta pag11 di 11, è la pagina di notifica e non è compilata, non c’è ne data ne nome del notificatore e nemmeno la firma di quest’ultimo.
Devo ritenere questa cartella nulla ?? Cosa devo fare ? o mi conviene pagare e basta ? anche se in precedenza non mi sono mai state notificate le multe esposte in questa cartella esattoriale.
Ringrazio in anticipo del suo gentile riscontro.
Saluti.
di Marco - 04 Dicembre 2010 alle ore 12:56
Se l’atto non e’ stato notificato allora e’ inesistente.
di Roberto Grementieri - 04 Dicembre 2010 alle ore 22:24
No non c’è nessuna firma ne intestatario nella pagina di notifica.
A sto punto cosa devo fare ??
ignoro tutto, o devo comunque far ricorso da un giudice di pace e mostrare questa falla.
oppure semplicemente andare al comando dei vigili e chiarire la situazione ?
Grazie mille ancora.
Spero di non dover pagare nulla, perchè sono veramente inguaiato :)
di Marco - 04 Dicembre 2010 alle ore 22:36
Marco, io non so come sia la sua cartella esattoriale. L’unica cosa che le posso dire è che se manca la notifica l’atto è inesistente; pertanto è come se non fosse mai stato emesso. Le consiglio di contattare l’ente emittente la cartella.
di Roberto Grementieri - 05 Dicembre 2010 alle ore 00:11
Gentile avvocato…volevo chiederle un consiglio su una cartella esattoriale riguardante una multa……non posso mandarle la documentazione perche’ non ho la stampante,spera possa darmi un consiglio ugualmente.In data 27/06/2006,mi viene notificata una multa dai vigili urbani del mio paese,io non avendo commesso il fatto,faccio ricorso dal giudice di pace entro i termini previsti.Dopo due sentenze,il giudice accoglie il mio ricorso,annullando il verbale dei vigili,e compensando integralmente le spese di giudizio delle parti.Dopo circa quattro anni,in data 12/04/2010,mi viene notificata una cartella esattoriale,dove mi viene chiesto il pagamento di 1000 euro circa,riguardante la multa di cui parlavo prima.Il giorno dopo mi reco immediatamente alla cancelleria del giudice di pace e chiedo la sentenza all’impiegata della cancelleria.Quest’ultima,molto gentilmente,prende la sentenza,e provvede personalmente a spedirla via fax all’ufficio dell’agente riscossore che mi aveva mandato la cartella,dopo aver telefonato e riferito,appunto che io avevo presentato ricorso riguardo a quella multa,che mi era stato accolto,e che quindi non dovevo pagare niente.Vado via,convinto di aver risolto definitivamente la questione.Niente da fare.In data 07/12/2010,mi viene notificata una nuova cartella esattoriale,sempre dal solito agente riscossore,sempre riguardante la stessa multa.Stavolta mi viene chiesto il pagamento di 1200 euro circa,e mi viene scritto che se non pago entro 20 giorni,la mia macchina non potra’ piu’ circolare(tipologia debito contravv. cod. strada l 689/81 +recupero spese+magg=1149,00)Cosa devo fare per mettere una pietra sopra la questione?Mi consiglia di andare a contestare dall’agente riscossore,dai vigili urbani,o di rivolgermi nuovamente all’ufficio del giudice di pace?Avendo in mano la copia della sentenza,posso stare tranquillo,o possono “attaccarsi”a qualcos’altro?Spero di essere stato abbastanza chiaro sull’esposizione del problema,anche senza l’ausilio dei documenti vari.Aspetto con ansia una risposta,e la ringrazio anticipatamente.
di luca - 07 Dicembre 2010 alle ore 20:56
Si faccia rilasciare copia autentica della sentenza e la porti all’ente che le ha notificato la cartella. Se cio’ non fosse necessario le consiglio di rivolgersi ad un legale.
di Roberto Grementieri - 13 Dicembre 2010 alle ore 13:54
salve mi è arrivata una cartella esattoriale di equitalia di 1755 notificata tramite raccomandata ma non notificata nel suo interno da nessuno e senza data in riferimento a quanto letto la notifica via raccomandata non è valida giusto? posso contestarla e ritenerla inesistente?
Grazie
di Giorgio - 13 Dicembre 2010 alle ore 21:10
ho rateizzato 4 mesi fa’ due cartelle esat. poi scopro che senza la giusta notifica erano inesistenti. Come mi comporto? Continuo a pagare?
di Carlo - 20 Dicembre 2010 alle ore 16:40
Se la cartella esattoriale mette in seria difficolta’ l’impresa atigianale individuale, si puo’ chiederne la sospensione?
di Carlo - 20 Dicembre 2010 alle ore 16:57
Salve, sempre a proposito di cartelle esattoriali pervenute a mezzo posta,n riscontro l’inesistenza di dati all’interno della “notifica” ma, un numero di raccomandata ed un numero di richiesta. Che cosa significa ciò? Trattasi pur sempre di notifica inesistente o, comunque, di notifica valida?
Grazie
di Giovanni - 21 Dicembre 2010 alle ore 14:03
Purtroppo no Carlo. Giovanni senza vedere la cartella non è possibile rispondere.
di Roberto Grementieri - 21 Dicembre 2010 alle ore 18:06
Come posso fare per mostrarLe la cartella?
di Giovanni - 21 Dicembre 2010 alle ore 21:16
ed a proposito delle cartelle gia’ rateizzate pero’ arrivate via posta e senza relata?
di Carlo - 22 Dicembre 2010 alle ore 08:17
La cartella per essere valida ed efficace deve essere notificata dai messi comunali o da soggetti della polizia municipale. Cos’ come viene invece notificata per raccomandata da parte dell’Agente della Riscossione è inesistente
di Oscar - 22 Dicembre 2010 alle ore 10:54
si legga l’art. 26 secondo comma del dpr 602/73…..li vengono i elencati i soggetti autorizzati alla notifica della cartella esattoriale
di Oscar - 22 Dicembre 2010 alle ore 10:56
L’agente della riscossione non rientra tra questi soggetti
di Oscar - 22 Dicembre 2010 alle ore 10:56
Anche le CTP calabresi con recentissime sentenze sono concordi sulla inesistenza della notifica della cartella esattoriale.
GP Stanizzi
3356668580
di gian paolo stanizzi - 23 Dicembre 2010 alle ore 15:54
Nessuno sa’ dirmi se devo continuare a pagare cartella rateizzata (gia’ pagato 5 mesi)pero’ arrivata a suo tempo per posta e senza relata?
di Carlo - 30 Dicembre 2010 alle ore 10:34
Per Carlo
Se l’hai pagata mediante la rateizzazione, a mio avviso devi continuare a pagarla perchè hai validato la notifica attraverso il pagamento
di Oscar - 30 Dicembre 2010 alle ore 11:23
ritirate cartelle esattoriali pervenute per raccomandata (senza notifica all’interno e sulla busta)per un importo di oltre 6000 euro intestate a una s.a.s.che e’ in difficolta’ di pagamento, relativa a contributi INPS,INAIL,RIFIUTI. Scaduti i termini per la rateizzazione, anche xche’ ci sarebbero difficolta’ comunque nel pagamento. La s.a.s. ha sede in nell’ abitazione del socio che non ha nessun potere e possiede la quota del 5%.
In questo caso il socio a che cosa va in contro?
di Lara - 04 Gennaio 2011 alle ore 10:52
Gentile Lara,
colgo l’occasione per comunicare a Lei e agli altri lettori del blog che stiamo predisponendo uno speciale sulle cartelle esattoriali, dove risponderemo ai dubbi che ci avete manifestato attraverso i messaggi pubblicati in questa pagina.
Detto questo, entro nel merito della Sua domanda.
Innanzitutto, vorrei precisarLe che la notifica della cartella puo’ avvenire anche tramite posta; ciò però non vuol dire che una semplice raccomandata costituisca sempre una notifica perfetta.
Le ricordo in caso di vizio la cartella è inesistente: Le consiglio di approfondire la questione, mostrando il documento ad un esperto in materia.
In caso di mancato pagamento, l’Ente provvederà all’esecuzione forzata.
Potrà provvedere pignorando gli eventuali beni dell’azienda, compreso il danaro sul conto corrente.
In caso di pignoramento mobiliare, l’Ufficiale giudiziario andrà presso la sede legale dell’azienda (la casa del socio) e qui pignorerà i beni di proprietà dell’azienda.
Il socio potrà opporsi al pignoramento dei beni personali, ma se l’Ufficiale non si ferma e pignora beni che non sono dell’azienda ma del socio, quest’ultimo dovra’ agire giudizialmente per far accertare che tali beni sono i suoi e non della debitrice azienda.
di Roberto Grementieri - 04 Gennaio 2011 alle ore 18:21
salve mi è arrivata una cartella esattoriale di equitalia di 1755 notificata tramite raccomandata ma non notificata nel suo interno da nessuno e senza data in riferimento a quanto letto la notifica via raccomandata non è valida giusto? posso contestarla e ritenerla inesistente?
di Giorgio - 04 Gennaio 2011 alle ore 19:40
Buona sera, ho ricevuto avviso nella casella di posta per delle cartelle esatt relative a delle multe non pagate, dovrei andare in posta a ritirare queste cartelle, mi conviene farlo? se non vado in posta a firmare le cartelle risultano non ricevute dal destinatario? cosa accade se non le ritiro?
di flavio - 14 Febbraio 2011 alle ore 19:10
Buona sera,
è possibile che l’agenzia di riscossione si rivalga su conti correnti postali? se io ho del denaro su libretto di risparmio posso rischiare che mi venga detratto per colmare debiti allo stato?
Grazie
di flavio - 14 Febbraio 2011 alle ore 19:16
Si perfeziona la notifica anche se non ritira la cartella. Possono pignorarle il denaro sul conto corrente e simili.
di Roberto Grementieri - 14 Febbraio 2011 alle ore 22:11
Desidero sapere se una carella consegnata e notificata da un comune postino, è possibile fare risorso in base all’art. 26, comma 2, del d.p.r. 602/73, in quanto fifura non risonosciuta? Grazie
di Angelo - 21 Ottobre 2011 alle ore 22:01
salve, vorrei conferme e riferimenti inerenti la nullità delle cartelle gerit notificate a mezzo raccomandata
grazie
di aldo - 16 Febbraio 2012 alle ore 17:03
Questa mattina il postino mi ha notificato una cartella esattoriale proveniente dall’Equitalia - sede di Roma- per una contravvenzione mai ricevuta e notificata. Vorrei sapere cosa devo fare per non pagare. Devo fare ricorso? Oppure non devo fare nulla? Grazie.
di angelo - 06 Marzo 2012 alle ore 21:34
Oggi ho ricevuto una cartella da Equitalia per raccomandata (ritirata dal portiere perchè ero assente). Devo pagarla o posso fare ricorso? Grazie anticipati.
di Ignazio - 03 Ottobre 2012 alle ore 18:46
GENTILE AVVOCATO,
MIA MADRE A FIRMATO UNA CARTELLA ESATTORIALE CHE E’ SCADUTA COME FACCIO A FARE RICORSO?
di ANNA - 14 Febbraio 2013 alle ore 19:32
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